Le imprese ammissibili alle agevolazioni che effettuano investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento) è riconosciuto un credito d’imposta per gli acquisti effettuati tra:
- il 01/01/2023 e il 31/12/2023 (fino al 30 giugno 2024 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento, oltre iva, del costo di acquisizione);
- il 01/01/2024 e il 31/12/2024 (fino al 30 giugno 2025 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento, oltre iva, del costo di acquisizione);
- il 01/01/2025 e il 31/12/2025 (fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento, oltre iva, del costo di acquisizione).
Nella misura del:
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi
- complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
A tutte le imprese che effettuano investimenti in Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d’imposta per gli acquisti effettuati tra il 01/01/2023 e il 31/12/2025 pari al :
- 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro;
- 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro;
- 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore, con conferma d’ordine inviata a mezzo PEC, e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento, oltre iva, del costo di acquisizione.