Credito dʼimposta “Transizione 5.0”

Il Piano Transizione 5.0 riconosce un credito dʼimposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive nellʼambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito
dellʼimpresa.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 01/01/2024 e completati entro il
31/12/2025.

Sono agevolabili:

  • beni materiali ed immateriali nuovi strumentali allʼesercizio dʼimpresa di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 (beni con le caratteristiche del paradigma 4.0) tramite i quali è conseguita complessivamente ed alternativamente:
    – una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva almeno del 3%;
    – una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dallʼinvestimento almeno del 5%.
    Nei beni immateriali sono inclusi i software relativi alla gestione di impresa se il progetto di innovazione comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per lʼintelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dellʼenergia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e lʼelaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • beni materiali nuovi strumentali allʼesercizio dʼimpresa finalizzati allʼautoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata allʼautoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dellʼenergia prodotta:
    – Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva;
    – Con riferimento allʼautoproduzione di energia da fonte solare finalizzata allʼautoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui allʼart.12 del DL 181/2023, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo. Le spese relative ali investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle citate lettere b) e c), concorrono a formare la base di calcolo del credito dʼimposta per un importo pari rispettivamente al 120% e 140% del loro costo.

 

  • attività di formazione finalizzate allʼacquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Rientrano le spese per attività di formazione del personale nellʼambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni allʼimpresa. Sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni e in ogni caso nel massimo di 300.000€.
ENTITÀ E FORMA DELLʼAGEVOLAZIONE

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di
costi ammissibili pari a 50.000.000 €/annui.
Il credito dʼimposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti e della riduzione
dei consumi energetici conseguita, nellʼambito di ciascun progetto di innovazione:

Il beneficio è aumentato di:

  • un importo complessivamente non superiore a 10.000€ per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico;
  • un importo non superiore a 5.000€ per le spese sostenute dai soggetti, non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere allʼobbligo di certificazione contabile.

 

SCADENZA

Le modalità di inoltro della domanda e delle tempistiche di invio della stessa sono in fase di definizione.

CASISTICHE PARTICOLARI DI AMMISIBILITAʼ:

Sono ammissibili i progetti di innovazione destinati:

  • ad attività connesse ai combustibili fossili: solo i progetti per produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonché per le relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui allʼallegato III circa i principi DNSH (2021/C58/01) oppure quando lʼuso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili;
  • ad attività nellʼambito del sistema di scambio di quote di emissione dellʼUE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento: solo i progetti che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dellʼattività dʼimpresa oppure i progetti che sono correlati ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dellʼattività dʼimpresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni verificate nellʼesercizio precedente allʼavvio del medesimo progetto, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono le emissioni. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti in impianti o sotto-impianti con intensità emissiva più alta dellʼottantesimo percentile con riferimento ai parametri di riferimento di prodotto ai sensi del regolamento (UE) 2021/447 e ss.mm.ii.;
  • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico: solo investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare lʼefficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o lʼutilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione e investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare lʼefficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dellʼimpianto o unʼestensione della sua durata di vita;
  • ad attività nel cui processo produttivo venga generata unʼelevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno allʼambiente solo i progetti che:
    – non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
    – generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R 12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; o sono volte a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dellʼoperazione di incenerimento come definita alla voce D10 dellʼallegato B alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; o sono inerenti a siti industriali che ricadono nel campo di applicazione dellʼAIA, che negli ultimi 5 anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nellʼambito della produzione di rifiuti pericolosi nellʼambito della Comunicazione PRTR.

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