Credito di Imposta “ZES UNICA”

Dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica – che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica (comprese le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura), ad esclusione di quelle che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Tra gli adempimenti a carico delle imprese, oltre alla comunicazione preventiva all’agenzia delle Entrate, è prevista anche una certificazione obbligatoria, rilasciata dal revisore dei conti o da una società abilitata, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese.

N.B. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato (sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento e, comunque, realizzate a condizioni di mercato).

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore ad € 200.000,0

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

CUMULABILITÀ

Il credito d’imposta è cumulabile:

  • con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento;
  • nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato;
    Il credito d’imposta ZES UNICA non sarà cumulabile con quello del programma Transizione 5.0

 

SCADENZA

La domanda può essere inviata a partire dal giorno 12.06.2024 e fino al giorno 12.07.2024

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